Anche l'incuria è abbandono di animali, un reato disciplinato dall'art. 727 del Codice penale. La Corte di Cassazione ha ribadito quanto già stabilito lo scorso maggio. Con un diverso pronunciamento i giudici della Terza sezione penale, presidente Mario Gentile, hanno confermato una condanna di primo grado proprio per abbandono di animali.
La sentenza 2803/2012 conferma così la condanna di primo grado all'indirizzo di una donna di Udine che "ospitava" in casa 70 gatti. La signora era stata già condannata al pagamento di un'ammenda di 4.000 euro (pena sospesa). Eppure, la donna parlava di "amore incondizionato" per gli animali, in particolare, gatti.
Nel suo appartamento, però, ne ospitava circa 70 in pessime condizioni igieniche. Le proteste, tra i vicini, hanno fatto rumore e anche le autorità locali si sono occupate del caso. La donna si è sempre difesa dicendo di ospitare poveri randagi che altrimenti avrebbero patito la fame e, magari, sarebbero morti.
Ma le condizioni in cui i mici venivano detenuti, nella casa, erano tutt'altro che buone. Ecco perché si potrebbe pensare più ad un reato di maltrattamento piuttosto che di abbandono. Lo stesso maltrattamento viene sancito dall'articolo 544/ter del Codice penale e riguarda esclusivamente le condotte dolose, cioè i comportamenti che manifestano la volontà di maltrattare un animale.
La Cassazione ha confermato, allora, la tesi del Tribunale di Udine che ha tenuto in considerazione un concetto "ampio" di maltrattamento nella sentenza di condanna. Non solo sevizie, torture e crudeltà (ex art. 544/ter) ma anche comportamenti dolosi di abbandono ed incuria. In virtù di questa interpretazione, la donna è stata condannata per un reato che prevede un'ammenda, cioè il pagamento di una somma di denaro.
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